Il 10 luglio 2021, l’autorità italiana per la protezione dei dati (il “Garante Privacy”) ha approvato le nuove linee guida per l’uso dei cookie.
Oramai la maggior parte dei siti oltre all’uso di cookie tecnici, per il quale non è obbligatorio il banner di avvertimento, utilizzano cookie di profilazione.
Di seguito riporto i maggiori cambiamenti che interesseranno i siti web.
Requisiti principali
Cookie banner
Nel caso di uso di cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, il banner è il meccanismo valido per l’acquisizione del consenso dell’utente.
Il Garante prevede che il banner (o, in alternativa, un’area/finestra) mostrato da un sito web al primo accesso dell’utente includa le seguenti informazioni:
- un’informativa breve sull’uso da parte del sito di cookie tecnici ed eventuali cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento, con le relative finalità;
- un link alla cookie policy che indichi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione e l’esercizio dei diritti dell’utente;
- un’indicazione chiara che l’utente, proseguendo nella navigazione del sito tramite un’azione positiva ed esplicita, presta il proprio consenso alla profilazione. Fai attenzione, però, perché il semplice scorrimento non è considerato più un metodo valido per la raccolta del consenso;
- un link a un’area dedicata dove l’utente può selezionare in maniera granulare le funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare;
- un comando per accettare tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento (il classico “accetta tutti”);
- un comando per rifiutare tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento.
Nelle visite al sito successive alla prima, l’utente non dovrà più visualizzare il banner iniziale, ma dovrà poter accedere alla privacy/cookie policy e ad un’area dover poter modificare le preferenze di tracciamento espresse in precedenza.
Come dicevo in precedenza, se un sito web installa solo cookie tecnici, il banner non è necessario: l’informazione sull’uso dei cookie tecnici può infatti essere inclusa nell’homepage o nell’informativa.
Raccolta del consenso
Lo scrolling o scrolldown non è ritenuto adatto alla raccolta di un valido consenso. Unica eccezione: che lo scorrimento sia parte di una serie di azioni che indicano in maniera inequivocabile la volontà dell’utente di prestare il proprio consenso.
Il Garante considera illeciti anche i cosiddetti cookie wall, salvo che il sito web offra all’utente la possibilità di accedere a un contenuto o a un servizio equivalenti senza dover prestare il proprio consenso (da valutare caso per caso).
Preferenze di consenso ai cookie
Agli utenti può essere chiesto nuovamente di prestare il consenso solo se:
- le condizioni del consenso sono cambiate (ad esempio, sono stati aggiunti dei nuovi servizi di terza parte o ne sono stati rimossi di vecchi);
- il titolare del sito non possiede gli strumenti per tenere traccia del consenso precedente (ad esempio, l’utente ha eliminato il cookie di consenso installato sul suo dispositivo);
- sono passati almeno 6 mesi dall’ultima acquisizione.
Cookie statistici
I cookie sono definiti sulla base di due macro categorie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
Inoltre, il Garante precisa che, in linea di principio, i cookie statistici di prima parte cioè che non ricorrono a servizi esterni al sito, possono essere installati senza il consenso dell’utente.
Per quanto riguarda i cookie statistici di terza parte, possono essere installati senza il consenso dell’utente solo se:
- non permettono l’identificazione di un utente preciso (ad esempio, usano solo indirizzi IP abbreviati o sono assegnati non a un singolo dispositivo, ma a diversi);
- il loro uso è limitato a un singolo sito/app;
- non sono condivisi o comunicati a terzi;
- i dati raccolti non sono combinati con altri dati.
Prova del consenso
Il Garante precisa che il titolare di un sito web è tenuto a dimostrare di aver ottenuto un consenso valido secondo gli standard del GDPR.
Basi giuridiche per il trattamento diverse dal consenso
Il Garante ha affermato chiaramente che i cookie (e gli altri strumenti di tracciamento) non possono essere installati se non sulla base del consenso degli utenti o, se si applicano le condizioni dell’eccezione “strettamente necessari” (ad esempio, i cookie sono necessari e usati unicamente per realizzare o facilitare la comunicazione, o per fornire un servizio richiesto dall’utente in modo esplicito), anche senza il consenso degli utenti.
In particolare, l’interesse legittimo del titolare del sito web non costituisce una base giuridica valida.
In conclusione
I titolari di siti web hanno tempo fino al 10 gennaio 2022 per adeguarsi (6 mesi a partire dal 9 luglio 2021, data della pubblicazione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale).
Il tuo sito web è già pronto per recepire il nuovo regolamento? Se non sei sicuro, chiamami per una verifica.